Le menzione dei vini: cosa sapere per non sbagliare

Per agevolare i consumatori, i produttori hanno introdotto diverse indicazioni sull'etichetta per fornire chiarezza e assistenza nella selezione del vino. Vediamo le principali tipologie in commercio


  • 16.04.2024

Il vino racconta una storia di fame e privazioni, essendo stato un nutrimento calorico. Un vecchio proverbio toscano afferma: ‘L vino fa bòn sangue, lacqua fa tremà le gambe. Da millenni, il rapporto tra uomo e vite ha plasmato paesaggi, tradizioni e simboli, definendo culture e identità.

Le etichette dei vini offrono una moltitudine di informazioni che possono confondere i consumatori, specialmente quando si tratta di fare una scelta. Per agevolare i consumatori, i produttori hanno introdotto diverse indicazioni sull'etichetta per fornire chiarezza e assistenza nella selezione del vino.

Classico

La specificazione classico per i vini non spumanti DOCG e DOC e storico per i vini spumanti DOC e DOCG, identifica i vini prodotti nella zona di origine più antica e possono essere soggetti a regole specifiche all'interno della denominazione. Questa menzione geografica indica che il vino è fatto con uve coltivate nella zona più antica individuata dal disciplinare, con possibilità di regolamentazione autonoma.

Riserva

La menzione riserva è destinata ai vini DOCG e DOC che hanno subito un periodo di invecchiamento non inferiore a:

  • 2 anni per i rossi;

  • 1 anno per i bianchi;

  • 1 anno per i vini spumanti prodotti con metodo Martinotti o Charmat;

  • 3 anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

Se il vino è ottenuto da un blend di annate diverse, può essere etichettato come riserva solo dopo che l'intera partita ha completato il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare di produzione. Questa menzione implica un livello di qualità superiore e un carattere più complesso nel vino.

Superiore

La menzione superiore è riservata ai vini DOCG e DOC che mostrano caratteristiche qualitative più elevate, grazie a regolamentazioni più restrittive. Questi vini devono avere una resa per ettaro inferiore di almeno il 10% rispetto a quelli senza questa menzione. Inoltre, devono avere un titolo alcolometrico minimo potenziale delle uve superiore di almeno 0,5% in volume e un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5% in volume rispetto ai vini standard. La menzione "superiore" indica un livello di qualità superiore e una maggiore attenzione durante la produzione, garantendo un'esperienza di degustazione più ricca e soddisfacente.

Passito

La menzione passito viene assegnata a diverse categorie di vini, inclusi quelli a DOCG, DOC e IGT tranquilli, nonché i vini da uve stramature e quelli ottenuti da uve passite. Questi vini derivano dalla fermentazione di uve che sono state lasciate appassire naturalmente o in ambienti controllati.

La menzione di vino passito liquoroso è riservata ai vini IGT, con alcune eccezioni per denominazioni preesistenti. È importante notare che la menzione passito non può essere accompagnata dalla menzione superiore. Questa classificazione evidenzia la particolare tecnica di produzione e il carattere distintivo dei vini passiti.

Novello

La menzione novello si riferisce ai vini delle categorie DOCG, DOC, IGT tranquilli e frizzanti, prodotti secondo le normative nazionali ed europee. Questi vini sono ottenuti attraverso la tecnica della macerazione carbonica e devono essere commercializzati nello stesso anno della vendemmia, solitamente a partire dal 30 ottobre. Questa menzione di qualità è riservata ai vini DOP e IGP tranquilli e frizzanti, ma non possono essere venduti al consumatore finale prima del 6 novembre dell'anno di vendemmia. Tuttavia, le spedizioni all'estero possono iniziare il 27 ottobre. Gli ultimi vini novelli devono essere imbottigliati entro il 31 dicembre dell'anno di vendemmia e devono contenere almeno il 30% di prodotto ottenuto dalla macerazione carbonica. Il titolo alcolometrico minimo deve essere del 11% e il residuo zuccherino non deve superare i 10 g/l. Inoltre, sull'etichetta deve essere chiaramente indicata l'annata della vendemmia.


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